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Articolo 14

Un’azione di sistema provinciale che valorizza la collaborazione tra cooperative sociali, imprese e istituzioni per creare opportunità concrete di lavoro per le persone con disabilità.

L'articolo 14 del D. Lgs. 276/2003 è uno strumento che favorisce l'inserimento lavorativo di persone con disabilità grave (fasce d'aiuto 3 e 4), attraverso una collaborazione virtuosa tra Aziende, Cooperative Sociali e Collocamento Mirato Disabili.

Attraverso questo strumento le imprese possono adempiere ai proprio obblighi assuntivi previsti dalla Legge 68/99 possono adempiervi affidando commesse di lavoro a Cooperative Sociali di tipo B, che si occuperà a sua volta dell’assunzione e dell’inserimento dei lavoratori.

L’Articolo 14 promuove percorsi di inserimento lavorativo stabili per persone con disabilità grave, attraverso contesti di lavoro protetti e competenti. Le cooperative sociali assicurano accompagnamento, formazione e attenzione alla dimensione educativa, favorendo inclusioni durature e sostenibili.

12

mesi minimi

Durata delle convenzioni ex art. 14

3

soggetti coinvolti

Provincia, Azienda e Cooperativa Sociale

Come Funziona?

La convenzione ex art. 14 si fonda su una collaborazione strutturata tra ente pubblico, impresa e cooperativa sociale, con ruoli chiari e responsabilità condivise per garantire inserimenti lavorativi di qualità.
La Provincia
La Provincia svolge un ruolo di coordinamento e supervisione dell’intero percorso. Garantisce la correttezza formale della convenzione, accompagna le parti nella definizione dell’accordo e vigila sul rispetto degli obiettivi di inserimento lavorativo. Attraverso il Collocamento Mirato Disabili, assicura che il percorso risponda ai bisogni delle persone coinvolte e sia coerente con le politiche pubbliche per l’inclusione.
L’Azienda

L’azienda aderisce alla convenzione conferendo una commessa di lavoro alla cooperativa sociale.
In questo modo può adempiere agli obblighi previsti dalla Legge 68/99, trasformando un adempimento normativo in un’azione di responsabilità sociale. L’impresa contribuisce così alla creazione di opportunità occupazionali qualificate, con benefici concreti per le persone e per il territorio.

La Cooperativa Sociale
La cooperativa sociale di tipo B è il soggetto che realizza operativamente la commessa e si occupa dell’assunzione e dell’inserimento della persona con disabilità. Grazie a competenze specifiche e a un accompagnamento educativo costante, la cooperativa garantisce una gestione etica del lavoro, la formazione on the job e il supporto necessario affinché l’inserimento sia stabile, sostenibile e di qualità.

L’accordo prevede un atto scritto, la definizione della commessa di lavoro, la durata minima di 12 mesi e gli impegni reciproci tra azienda e cooperativa.

In questo modo, l’adempimento di un obbligo normativo si trasforma in un percorso di responsabilità sociale, con benefici concreti per l’azienda e per la persona