Articolo 14
Un’azione di sistema provinciale che valorizza la collaborazione tra cooperative sociali, imprese e istituzioni per creare opportunità concrete di lavoro per le persone con disabilità.
L'articolo 14 del D. Lgs. 276/2003 è uno strumento che favorisce l'inserimento lavorativo di persone con disabilità grave (fasce d'aiuto 3 e 4), attraverso una collaborazione virtuosa tra Aziende, Cooperative Sociali e Collocamento Mirato Disabili.
L’Articolo 14 promuove percorsi di inserimento lavorativo stabili per persone con disabilità grave, attraverso contesti di lavoro protetti e competenti. Le cooperative sociali assicurano accompagnamento, formazione e attenzione alla dimensione educativa, favorendo inclusioni durature e sostenibili.
12
mesi minimi
Durata delle convenzioni ex art. 14
3
soggetti coinvolti
Provincia, Azienda e Cooperativa Sociale
Come Funziona?
La Provincia
L’Azienda
L’azienda aderisce alla convenzione conferendo una commessa di lavoro alla cooperativa sociale.
In questo modo può adempiere agli obblighi previsti dalla Legge 68/99, trasformando un adempimento normativo in un’azione di responsabilità sociale. L’impresa contribuisce così alla creazione di opportunità occupazionali qualificate, con benefici concreti per le persone e per il territorio.
La Cooperativa Sociale
L’accordo prevede un atto scritto, la definizione della commessa di lavoro, la durata minima di 12 mesi e gli impegni reciproci tra azienda e cooperativa.
In questo modo, l’adempimento di un obbligo normativo si trasforma in un percorso di responsabilità sociale, con benefici concreti per l’azienda e per la persona
